ILLEGITTIMA LA MODIFICA DEI COSTI DELLA MANODOPERA E DELL'UTILE DURANTE LA VERIFICA DI ANOMALIA (110.1)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, è preclusa all'operatore economico la modifica sostanziale dei costi della manodopera e dell'utile d'impresa inizialmente dichiarati, in quanto tali elementi costituiscono nuclei essenziali dell'offerta economica protetti dal principio di immodificabilità e dalla par condicio. Un'offerta che presenti un utile d'impresa nullo o simbolico per la quota fissa della prestazione deve ritenersi insostenibile, non potendo il concorrente giustificare la congruità economica attraverso l'aspettativa di recupero margini su prestazioni meramente eventuali e future previste nell'accordo quadro, la cui attivazione dipende esclusivamente dalle esigenze variabili della stazione appaltante.
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