IL DIVIETO DI PARTECIPAZIONE DELL'AUSILIARIA SI APPLICA AL SINGOLO LOTTO DI GARA (104.12)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta è consentita la rimodulazione delle singole voci di costo e dell'utile previsto (ius variandi), a patto che l'offerta complessiva non risulti mutata e non vengano intaccati i costi essenziali predeterminati dalla lex specialis. Il divieto di partecipazione contemporanea dell'ausiliaria alla 'medesima gara' in cui partecipa l'ausiliata, sancito dall'art. 104 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, deve essere interpretato in senso restrittivo e riferito al singolo lotto, attesa l'autonomia delle procedure di aggiudicazione per ciascuna frazione dell'appalto multi-lotto.
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