Giurisprudenza e Prassi
DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA VERIFICA FACOLTATIVA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA (97.6)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza
2024
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria con un numero di concorrenti inferiore a cinque, la stazione appaltante ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla verifica di anomalia dell'offerta. Tale potere, espressione di discrezionalità tecnica, non necessita di una motivazione analitica in caso di mancato esercizio, a meno che non emergano indizi di anomalia talmente macroscopici da rendere la scelta di non verificare palesemente irragionevole.
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