Giurisprudenza e Prassi

TABELLE MINISTERIALI - SCOSTAMENTO - NON GIUSTIFICA EX SE ANOMALIA OFFERTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

E’ giurisprudenza consolidata in tema di rilevanza dei valori del costo del lavoro determinati nelle tabelle ministeriali adottate ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, esclude che detti valori abbiano una portata vincolante, e quindi inderogabile da parte dell’offerente. È stato infatti da tempo chiarito che, in sede di verifica delle offerte sospettate di essere anomale, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità dell’offerta, perciò l’eventuale scostamento non legittima un giudizio di anomalia, se non nel caso in cui la discordanza sia palesemente ingiustificata (in tal senso si veda, da ultimo, Cons. Stato, III, 9 giugno 2020, n. 3694). (….) L’assunto riflette il dato normativo, ove si tenga conto che - con riferimento al costo del personale - le sole ipotesi in cui il Codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 2016) prevede la conseguenza dell’inammissibilità dell’offerta, o dell’esclusione automatica dalla procedura di gara, riguardano la mancata indicazione separata, nell’ambito dell’offerta economica, del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza interni (art. 95, comma 10); ovvero, la violazione dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, rispetto ai quali, in sede di verifica dell’anomalia, non sono comunque ammesse giustificazioni (art. 97, comma 6).

L’ipotesi in cui il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali è disciplinata, invece, nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, tra gli elementi dell’offerta rispetto ai quali all’offerente è consentito di presentare le giustificazioni [o spiegazioni, come si esprime la norma di cui all’art. 97, comma 5, lett. d)]. L’offerente, pertanto, in sede di verifica dell’anomalia, potrebbe addurre le pertinenti giustificazioni per dimostrare la congruità dei costi indicati per il personale da impiegare nell’appalto. Lo scostamento non comporta, quindi, l’automatica esclusione dell’offerta. Ciò implica, conseguentemente, la derogabilità dei valori determinati dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)