Giurisprudenza e Prassi

IL CONCORRENTE HA L'ONERE DI DIMOSTRARE LA PIENA RICONCILIABILITÀ TRA MODALITÀ ESECUTIVE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DESCRITTE NELL'OFFERTA TECNICA E I COSTI ESPOSTI NEI GIUSTIFICATIVI (97)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

La verifica di congruità è espressione di discrezionalità tecnica, basata su un giudizio di verosimiglianza complessivo che può essere superato solo dimostrando un’errata ricostruzione dei fatti o una palese illogicità, non essendo ammessa la sostituzione di una valutazione opinabile con un’altra. L'onere di riconciliare i dati tra offerta tecnica e giustificativi economici spetta esclusivamente all'offerente; la stazione appaltante può legittimamente ricalcolare i costi del personale qualora i giustificativi presentino una dotazione di risorse incompatibile con le modalità esecutive e i turni di servizio promessi in sede di offerta tecnica.

"La verifica di congruità è espressione di discrezionalità tecnica, in seguito alla quale la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto l’offerente che integra la fattispecie di anomalia.

La sussistenza degli elementi della fattispecie è apprezzabile sulla base di conoscenze che non attribuiscono certezza all’accertamento svolto, essendo basate sulla valutazione di plurime circostanze, passibili di non univoca interpretazione e oggetto pertanto di un’attività connotata da discrezionalità tecnica, basata sul giudizio di verosimiglianza.

[...]

l’autonomia imprenditoriale non esonera il concorrente dall’onere di dimostrare che i costi dichiarati siano coerenti con l’organizzazione operativa proposta in gara, pena l’inutilità della stessa verifica di anomalia."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati