VERBALIZZAZIONE NELLE GARE TELEMATICHE E PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI (90)
In tema di verbalizzazione delle operazioni di gara, deve "farsi applicazione del generale principio di conservazione degli atti giuridici, secondo cui un'eventuale lacuna e/o inesattezza della verbalizzazione può comportare, al più, una mera irregolarità e non l'illegittimità dell'intera attività amministrativa in questione (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 6.8.2015, n. 762; T.A.R. Toscana, Sez. II, 12.7.2016, n. 1159; Consiglio di Stato, Sez. V, 5.5.2016, n. 1817 e 11.9.2019, n. 6135), con automatico effetto viziante sul provvedimento di aggiudicazione adottato sul suo presupposto, dovendosi escludere che l'atto conclusivo possa essere viziato per la sola incompletezza dell'atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate (salvo il caso, non rinvenibile nella fattispecie in esame, in cui una puntuale norma indichi il contenuto essenziale del verbale)” (T.A.R. Campania, Napoli, V, 6.2.2023, n. 845).
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