VARIANTI - LA NECESSITA' DI MODIFICA DEVE ESSERE SUCCESSIVA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO (106.2)
Come è noto, le varianti in corso d'opera sono modifiche che si possono rendere necessarie durante l'esecuzione di un lavoro e, come tali, possono incidere sulla natura, sulle caratteristiche e sui costi del progetto originario.
Tali modifiche però non possono alterare la natura complessiva del contratto e, in ogni caso, devono derivare da esigenze necessarie o funzionali alla realizzazione dell'opera che deve comunque mantenere inalterati i propri obiettivi e la funzionalità programmata.
In tal senso, la consolidata giurisprudenza amministrativa ha precisato che si è in presenza di una variazione "sostanziale" quando vengono introdotte <<modifiche che hanno l'effetto di: a) di Rendere l'appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti; b) di alterare l'equilibrio economico-contrattuale in favore dell'aggiudicatario; c) di rimettere in discussione l'aggiudicazione dell'appalto, nel senso che, se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta un'altra offerta oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi>>.
Preliminarmente, occorre precisare che, nell'ambito delle varianti, trova applicazione il principio secondo cui la sopravvenienza della necessità di apportare una modifica ad un'opera deve essere successiva alla stipula del contratto, posto che, se così non fosse, si sarebbe in presenza di una errata definizione dell'opera e, quindi, di un'ipotesi di errore od omissione progettuale.
Nel caso in esame, si deve desumere che la nuova Amministrazione da poco insediatasi abbia ritenuto, nell'ambito della propria sfera decisionale, di poter apportare modifiche non strettamente necessarie alla realizzazione dell'opera, principalmente per andare incontro alle istanze avanzate da alcuni cittadini.
Per tale motivo, la Giunta Comunale ha deliberato un "atto d'indirizzo" attraverso il quale veniva conferito incarico al RUP affinché fosse individuata "una qualsiasi altra soluzione tecnicamente perseguibile" che potesse andare incontro alle istanze dei cittadini residenti in Località Lisca.
Con il menzionato atto, l'Amministrazione ha quindi espresso il proprio intendimento di voler perseguire una diversa soluzione, al fine di evitare: situazioni di tensione e problemi di ordine pubblico; un possibile contenzioso; nonché il rischio di perdere il finanziamento pubblico concesso, a causa dell'inevitabile allungamento dei tempi di realizzazione delle opere.
Tuttavia, va osservato in primo luogo che le istanze proposte dai cittadini residenti in località Lisca erano già note e, peraltro, erano state già valutate e rigettate dall'Amministrazione stessa sulla base di specifiche e puntuali valutazioni tecniche.
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