Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMITÀ DI UNA VARIANTE IN CORSO D’OPERA - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI PER LA SUA ADOZIONE – NECESSARIA VERIFICA

ANAC ATTO DEL PRESIDENTE 2025

Oggetto: Nota di definizione del procedimento di vigilanza in forma semplificata ai sensi dell’art. 21 del Regolamento di vigilanza (Delibera n. 803 del 4 luglio 2018).

Fasc. UVCP n. 4949/2024 (omissis)

Come precisato dall’Autorità (cfr. Comunicato del Presidente del 23.03.2021 e Delibera n. 461/2021), qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto (art. 106, comma 12), la variazione di importo (in aumento o diminuzione) è possibile soltanto in presenza delle condizioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo. L’Autorità ha, in proposito, chiarito che: ” (…) Per tali motivi, si ritiene che la previsione del comma 12 non possa configurarsi come una fattispecie autonoma di modifica contrattuale, ma debba essere intesa come mera indicazione in ordine alla disciplina dei rapporti contrattuali tra le parti. La norma, quindi, deve essere intesa come volta a specificare che, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell’articolo 106, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell’importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto d’obbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all'articolo106, commi 1 e 2, del Codice, l'appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto (…)” (cfr. Comunicato del Presidente del 23.03.2021).

L’art. 106, comma 12, non deve quindi essere applicato in modo autonomo ma va coordinato con le disposizioni richiamate, ivi inclusa la disposizione di cui al comma 1, lett. c) dell’art. 106, norma rilevante per il caso di specie.

Ne consegue che, conformemente al dettato letterale e all’interpretazione fornita dall’Autorità, per valutare se la variazione contrattuale, attuata nel caso di specie, possa essere considerata legittimità, prima di verificare se risulta essere stato rispettato il limite quantitativo previsto dalla norma, è necessario valutare se, in concreto, potessero ritenersi sussistenti le circostanze indicate nell’art. 106, comma 1, lett. c).

Si ricorda che (omissis) ha disposto autorizzato una modifica delle prestazioni contrattuali in corso di esecuzione, motivando la variazione con la necessità di governare esigenze sopravvenute, imprevedibili e impreviste al momento della stipula del contratto ed ha disposto un aumento della prestazione richiesta nei limiti del quinto dell’importo originario del contrattuale (Lotto 1).

Ebbene, secondo i dati riportati e le valutazioni svolte dall’Autorità, mentre posso dirsi rispettati i limiti quantitativi indicati nell’art. 106 (e, nello specifico, i limiti di importo indicati nel citato comma 12 e nel comma 7 che, a sua volta, richiama la fattispecie di cui al comma 1, lett. c) - l’importo del contratto era pari ad euro 41.595.359,20 e l’aumento è stato pari ad euro 8.319.071,84), all’opposto, le circostanze poste a sostegno della variante risultano, invece, del tutto infondate.


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