Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE URBANISTICA BASATA SU PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA APPROVATO IN LINEA TECNICA (41.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2026

In tema di opere pubbliche, l'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 qualifica il progetto di fattibilità tecnico-economica come il livello di progettazione idoneo a sostituire i precedenti livelli preliminare e definitivo, abilitandolo esplicitamente a fungere da base per l'avvio delle procedure espropriative. Pertanto, è legittima la delibera consiliare che adotta una variante urbanistica fondata su un PFTE approvato 'in linea tecnica', poiché la regolarità contabile e la piena programmazione finanziaria dell'intervento rilevano per la fase di esecuzione e non condizionano la validità degli atti di pianificazione territoriale necessari alla localizzazione dell'opera.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA: Il primo dei due livelli di successivi approfondimenti tecnici in cui si articola la progettazione in materia di lavori pubblici. Tra più soluzioni possibili, individua quella che esprime il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività....