ILLEGITTIMA LA VALUTAZIONE TECNICA BASATA SU PARAMETRI ESTRANEI ALLA LEX SPECIALIS (108.4)
È illegittima l'attribuzione del medesimo punteggio massimo a offerte tecniche che presentano un numero di parametri sincronizzabili significativamente differente, qualora la Commissione giudicatrice motivi la parificazione dei punteggi valorizzando potenzialità della strumentazione non richieste dalla lex specialis. La stazione appaltante non può legittimamente tenere conto di parametri ulteriori ed estranei rispetto al perimetro individuato dal capitolato, poiché ciò altera il confronto competitivo e viola il principio di parità di trattamento tra i concorrenti.
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