DISCREZIONALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO NELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
In tema di valutazione di incidenza ambientale (VIncA), la scelta di attivare la consultazione preventiva dei soggetti interessati è rimessa alla discrezionalità dell'autorità competente ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.P.R. 357/1997. Il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni è limitato al rilievo di vizi macroscopici di logicità o travisamento, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello tecnico dell'amministrazione, specialmente quando l'istruttoria abbia puntualmente considerato l'entità degli interventi e le relative misure di mitigazione.
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