Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIME LE GIUSTIFICAZIONI SULLE SPESE GENERALI DEROGANTI I PARAMETRI ORDINARI SENZA PROVA (32.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA Sentenza 2024

La Stazione Appaltante può legittimamente escludere un concorrente se le giustificazioni fornite in sede di verifica dell'anomalia non dimostrano la sostenibilità economica dei costi di adeguamento tecnologico dei mezzi d'opera. La riduzione delle spese generali a valori sensibilmente inferiori a quelli indicati dall'art. 32, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010 richiede una motivazione rigorosa e una prova analitica dell'effettiva imputazione dei costi.

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