ILLEGITTIMITA DEL TERMINE DI TRE GIORNI PER CONFERMARE LA VALIDITA DELL OFFERTA ECONOMICA (32.4)
È illegittima l'esclusione di un operatore economico che confermi la validità della propria offerta con un ritardo minimo rispetto a un termine incongruo e non perentorio fissato dalla stazione appaltante in corso di gara. I principi di proporzionalità, buona fede e risultato impongono all'amministrazione di valutare la complessiva condotta del concorrente, evitando automatismi espulsivi sproporzionati rispetto all'esigenza di celerità procedurale, specialmente quando il ritardo nella conclusione della gara è imputabile alla stessa amministrazione.
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