Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE PER L'ESCLUSIONE DA UNICO CENTRO DECISIONALE (96.6)

TAR LOMBARDIA, MILANO Sentenza 2025

Ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante che intenda escludere un concorrente per indizi di collegamento sostanziale con un altro operatore è tenuta a instaurare un'interlocuzione preventiva con le parti interessate. Tale sub-procedimento è finalizzato a verificare se il rapporto di collegamento abbia effettivamente influito sul contenuto delle offerte, garantendo all'operatore la possibilità di fornire la prova dell'autonomia decisionale o di attivare misure di self-cleaning, salvo il caso in cui gli elementi collusivi risultino talmente manifesti e univoci da precludere logicamente ogni esito diverso dall'esclusione.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)