LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER UNICO CENTRO DECISIONALE BASATA SU LEGAMI FAMILIARI E LAVORATIVI (95.1)
Ai fini dell'esclusione ex art. 95, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, è sufficiente che la stazione appaltante raggiunga un grado di verosimiglianza circa la sussistenza di un unico centro decisionale secondo un criterio probabilistico basato su elementi relazionali, societari o commerciali, senza necessità di provare un effettivo coordinamento delle offerte. L'omessa attivazione del contraddittorio procedimentale è superabile qualora gli elementi di fatto, quali legami di affinità e rapporti di dipendenza tra i soggetti coinvolti, rendano palese che il contenuto del provvedimento espulsivo non avrebbe potuto essere diverso.
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