Giurisprudenza e Prassi

LA SOVRAPPONIBILITÀ PARZIALE DELLE OFFERTE TECNICHE NON COSTITUISCE PROVA DI UN UNICO CENTRO DECISIONALE TRA IMPRESE, SE MANCANO LEGAMI STRUTTURALI O PERSONALI (95)

TAR MOLISE CB SENTENZA 2026

In tema di gare d'appalto, la prova dell'unico centro decisionale tra due operatori economici deve fondarsi su elementi di fatto univoci, non essendo a tal fine sufficiente la mera similitudine di parti delle relazioni tecniche, specialmente se riferite a prodotti di mercato standardizzati.

"La giurisprudenza amministrativa è univoca nel ritenere che la mera somiglianza o sovrapponibilità delle offerte tecniche non sia bastevole, di per sé, a configurare l'unicità del centro decisionale; la prova deve fondarsi su elementi di fatto univoci, non suscettibili di letture alternative o dubbie; la mera similitudine di parte delle offerte tecniche presentate non costituisce prova sufficiente del collegamento sostanziale (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, n. 1906/2024).

Nella medesima direzione, il T.a.r. Lazio Roma ha statuito che la mera somiglianza o sovrapponibilità delle offerte tecniche, anche se significativa e riscontrabile in molteplici sub-criteri di valutazione, non è sufficiente a configurare una situazione di controllo o di relazione che comporti l'imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale (cfr.: T.a.r. Lazio Roma, sent. n. 2819/2023; in termini, si è espresso anche il T.a.r. Campania Napoli, n. 3672/2023, il quale ha chiarito che la sovrapponibilità parziale delle relazioni tecniche, quando sia spiegabile con pratiche professionali comuni, costituisce elemento indiziario dubbio e non univoco)."

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La ratifica di un provvedimento affetto da incompetenza relativa è legittima anche in pendenza di gravame e determina la sanatoria del vizio con effetto ex tunc.

"La delibera richiama espressamente l'art. 6 legge n. 249/1968 e l'art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990, e dà atto che “la presente ratifica sana il vizio di incompetenza relativa consistente nell'assenza di previa deliberazione dell'organo collegiale di governo”.

La giurisprudenza ha costantemente affermato l'ammissibilità della ratifica in pendenza di giudizio, statuendo che la ratifica di un atto viziato da incompetenza relativa costituisce ipotesi speciale di convalida, trovando il proprio fondamento normativo nell'art. 6 della legge 18.03.1968, n. 249, tutt'ora vigente e non incompatibile con l'art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 2840/2009, ha precisato che l'art. 6 legge n. 249/1968 consente la convalida “anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”, atteggiandosi a previsione specificativa dell'art. 21-nonies per la particolare ipotesi dell'incompetenza relativa (cfr., anche: T.a.r. Lombardia Milano, n. 334/2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 2523/2024 e Sez. IV, n. 4170/2022)."

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