ILLEGITTIMA LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA IN PRESENZA DI UN UNICO CENTRO DECISIONALE (80.5)
Ai fini dell'esclusione di un concorrente per violazione dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può legittimamente desumere la sussistenza di un unico centro decisionale dalla sovrapponibilità formale e contenutistica degli elaborati tecnici e dalla condivisione di mezzi operativi necessari per l'appalto. La mancata instaurazione di un formale contraddittorio procedimentale non inficia la legittimità del provvedimento laddove sia dimostrato che le giustificazioni fornite dal concorrente non avrebbero potuto mutare l'esito della valutazione tecnica sul collegamento.
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