ESCLUSO IL COLLEGAMENTO SOSTANZIALE SE LA PARTECIPAZIONE AL LOTTO RISULTA SOLO APPARENTE (80.5)
Ai fini dell'esclusione ex art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016, l'accertamento di un unico centro decisionale deve basarsi su elementi strutturali o funzionali che dimostrino un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; tale rischio è escluso laddove la partecipazione di uno dei soggetti collegati risulti frutto di un errore materiale di caricamento a portale per un lotto diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione, configurando una partecipazione solo apparente inidonea ad alterare il confronto competitivo.
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