Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSO IL COLLEGAMENTO SOSTANZIALE SE LA PARTECIPAZIONE AL LOTTO RISULTA SOLO APPARENTE (80.5)

TAR CAMPANIA Sentenza 2024

Ai fini dell'esclusione ex art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016, l'accertamento di un unico centro decisionale deve basarsi su elementi strutturali o funzionali che dimostrino un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; tale rischio è escluso laddove la partecipazione di uno dei soggetti collegati risulti frutto di un errore materiale di caricamento a portale per un lotto diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione, configurando una partecipazione solo apparente inidonea ad alterare il confronto competitivo.

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