PRINCIPIO DI UNICITA' DELL'OFFERTA (32.4)
Il collegio ritiene di dover, anzitutto, muovere proprio dall’esegesi letterale del capitolato, là dove all’ art. 18, lett. g), sono indicate tra gli elementi di valutazione: … le attrezzature e macchinari offerti per l’esecuzione del servizio a integrazione/sostituzione di quelle già presenti nelle sedi delle Amministrazioni Contraenti. L’offerta dovrà specificare il numero e la tipologia delle attrezzature proposte, le aziende sanitarie/presidi presso le quali saranno installati e le motivazioni per le quali vengono proposte. L’offerta sarà valutata in base al valore aggiunto apportato al servizio dalle attrezzature e macchinari offerti ovvero in altri termini la valutazione terrà conto dei razionali che determinano la necessità della proposta migliorativa. Le attrezzature e macchinari eventualmente offerti dovranno essere conformi a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi per il servizio ristorazione collettiva.
L’art. 32, comma 4, del d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, dispone ancora che: in sede di gara per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico, “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”, dovendosi ritenere che con tale previsione, la legge sancisce il principio ineludibile di unicità dell’offerta.
Quest’ultima disposizione impone, quindi, ai partecipanti alle gare pubbliche di concorrere essenzialmente con un’unica proposta tecnica ed economica, fatte naturalmente salve le migliorie dell’offerta.
Secondo giurisprudenza consolidata, il principio de quo non solo risponde alla ratio di garantire l’effettiva par condicio degli operatori economici nella competizione, ma soprattutto assurge a baluardo dell’interesse pubblico a far emergere la migliore offerta, in sede di presentazione della stessa.
Analogamente: l’obbligo di presentare una sola offerta contenente una soluzione tecnica determinata ed un prezzo preciso, ed il corrispondente obbligo per la Pubblica Amministrazione di poter valutare solo offerte in tal guisa formulate, adempiono da un lato al principio di buon andamento dell’azione amministrativa, e dall’altro, al principio di imparzialità (Cons. St. sez. III, sentenza 10 dicembre 2020, n. 8146).
La presentazione di più offerte comporta certamente una lesione della par condicio dei concorrenti, determinando solamente in capo ad alcuni di loro ulteriori e quindi maggiori, chances di vittoria.
È evidente dunque che l’offerta di ……., in quanto formulata in forma alternativa, ipotetica e, perciò, non univoca su un elemento essenziale dell’offerta, non poteva che condurre alla sua esclusione da parte della stazione appaltante per violazione del visto principio di unicità dell’offerta (art. 32, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016); laddove, la sentenza impugnata, con un’argomentazione non del tutto convincente ha ritenuto trattarsi di equivalenza economica tra i prodotti alternativamente offerti.
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