Giurisprudenza e Prassi
DINIEGO MISURA CAUTELARE PER DANNO PATRIMONIALE INTERAMENTE RISARCIBILE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO Ordinanza
2026
In sede di giudizio cautelare amministrativo, l'istanza di sospensione deve essere respinta qualora il pregiudizio prospettato dalla parte istante sia di natura esclusivamente economica e monetizzabile, mancando in tal caso l'irreparabilità della lesione richiesta dall'art. 55 c.p.a., ancor più se l'appalto è già in fase di esecuzione e la misura cautelare non appare idonea a neutralizzare immediatamente gli effetti dell'aggiudicazione non direttamente incisa dall'atto impugnato.
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