Giurisprudenza e Prassi

AMMISSIBILITÀ DELLE MIGLIORIE QUALI IMPLEMENTAZIONI TECNICHE GIA' DELINEATE DALL'ENTE E TEMPI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (108)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È legittima l’ammissione di proposte migliorative che implementano opzioni progettuali già contemplate da strumenti urbanistici o convenzioni della Stazione Appaltante, in quanto tali interventi non alterano il quadro autorizzatorio essenziale ma ne costituiscono una specificazione tecnica in sede di gara.

Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice deve arrestarsi di fronte a valutazioni che non presentino palesi illogicità, non potendo il ricorrente limitarsi a contrapporre proprie valutazioni quantitative a quelle qualitative dell'organo di gara.

"Si deve quindi affermare che, mentre sono inammissibili le migliorie proposte dal singolo concorrente che comportino la modifica sostanziale del “quadro autorizzatorio” già a suo tempo concepito dalla stazione appaltante (e ciò in quanto simili modifiche non sono state ancora poste al vaglio di soggetti pubblici deputati alla tutela di taluni interessi, il che produrrebbe un inaccettabile ritardo nella procedura oltre ad una sicura alea nella accettazione di simili modifiche), risultano invece ammissibili tutte quelle migliorie che, come nel caso di specie, comunque si attestano all’interno di un “quadro autorizzativo” già delineato nelle sue linee essenziali, mediante analisi di fattibilità, dalla stessa stazione appaltante (un quadro, ossia, ove gli interessi pubblici fondamentali che concorrono alla definizione di un dato progetto hanno già formato oggetto di un sia pur generale vaglio sostanziale);

In altre parole, le migliorie inammissibili sono soltanto quelle proposte integralmente dal concorrente (ossia dietro esclusiva iniziativa di quest’ultimo) e non anche quelle proposte solo mediatamente dal concorrente stesso ma originariamente concepite (e presumibilmente inserite all’interno di specifici strumenti urbanistici) dalla pubblica amministrazione ossia dalla stazione appaltante;"

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"Per giurisprudenza costante dalla quale il collegio non ha motivo di discostarsi: “la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un'offerta (come di un elaborato concorsuale) può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l'efficienza nell'organizzazione dei lavori della commissione, l'utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate (cfr. le sentenze già richiamate dal giudice di primo grado: Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 255; V, 28 luglio 2014, n. 3998; IV, 23 marzo 2011, n. 1871). Ne segue quale logica conseguenza che la parte non può limitarsi a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l'offerta, così come i giustificativi prodotti dagli operatori in sede di verifica di anomalia, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323)” (ex multis: Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2024, n.6720);"

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