Giurisprudenza e Prassi

IL TERMINE SANZIONATORIO ANAC DI 180 GIORNI È PERENTORIO (213.13)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Il termine di centottanta giorni fissato dal regolamento unico dell'ANAC per la conclusione del procedimento sanzionatorio ha natura perentoria e il suo mancato rispetto comporta l'illegittimità del provvedimento finale. Ai fini del calcolo di tale termine, l'Autorità deve applicare la disciplina sulla sospensione dei termini vigente al momento in cui l'attività istruttoria si compie, non potendo invocare regimi transitori superati qualora il nuovo regolamento preveda una ripresa della decorrenza dei termini più favorevole alla speditezza del procedimento.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)