ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE - TASSATIVITA' CLAUSOLA - DEVE ESSERE PREVISTA NEL BANDO (97.8)
Ai sensi dell’art. 97 co. 8 d. lgs. n. 50/16, “Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. …”. (…) Pertanto, la citata previsione normativa stabilisce espressamente che la S.A. deve prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.
(…) Senonché, il bando in esame, lungi dal prevedere una sanzione siffatta, è generico sul punto, limitandosi a stabilire che: “Le offerte anormalmente basse saranno valutate ai sensi dell’art. 97 del d. lgs. n. 50/2016”, senza prevedere la loro esclusione automatica. (…) In sostanza, si è avuta nella fattispecie in esame una ipotesi di circolarità nell’esclusione, nel senso che la norma di legge ha rimesso al bando di prevedere espressamente l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, e il bando, in luogo di provvedere in tal senso, ha rinviato nuovamente alla previsione normativa, in una sorta di regressus ad infinitum.
Date tali circostanze, è mancata una piana previsione della lex specialis di esclusione automatica delle offerte anomale, con la conseguenza che l’avere escluso la ricorrente dalla gara senza previa attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia integra un profilo di illegittimità dell’agere amministrativo, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito a livello eurounitario e nazionale.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui