TAGLIO DELLE ALI - CARATTERE FITTIZIO
Invero, sulla base del tenore letterale dell’art. 97 (Offerte anormalmente basse), comma 2-bis, del D. Lgs. 50/2016 ed alla luce di una lettura teleologica del meccanismo introdotto dal Legislatore nonché del principio di tassatività delle cause di esclusione, deve ritenersi che il cd. “taglio delle ali” sia uno strumento aritmetico di carattere fittizio e adottato per ragioni di mero calcolo, ponendosi lo stesso nel ristretto ambito del sub-procedimento volto ad individuare la soglia di anomalia delle offerte. Il cd. “taglio delle ali”, difatti, mira “ad evitare condizionamenti delle medie, secondo un'operazione concepita dal legislatore solo come strumento di calcolo e, quindi, "virtuale", con conseguente accantonamento temporaneo delle offerte che si collocano oltre la soglia di anomalia senza che la stessa possa comportare un'esclusione automatica dalla gara delle imprese che hanno presentato delle offerte che vanno a ricadere nella suddetta soglia” (in questi termini, cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, 9 marzo 2020 n. 610; T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 4 maggio 2020, n. 1626; Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, sentenza n. 611/ 2020).
Nel caso di specie l’Amministrazione, ad un più approfondito esame della questione e facendo corretta applicazione del meccanismo sopra descritto, ha rivisto il proprio operato, revocando la precedente proposta di aggiudicazione in favore della ricorrente adottata, questa sì, su un’errata interpretazione dello strumento di che trattasi.
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