Giurisprudenza e Prassi

SOGLIA DI ANOMALIA – TAGLIO DELLE ALI - TEMPORANEO ACCANTONAMENTO DELLE OFFERTE (97.2bis)

ANAC DELIBERA 2020

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata da Omissis e Omissis – Procedura negoziata senza bando previa manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di ampliamento piazzale di sosta aeromobili dello scalo civile dell’aeroporto di Grosseto - Importo a base di gara: € 715.371,10 – S.A.: Provincia di Grosseto.

Il legislatore, nella nuova formulazione della lett. a) del comma 2-bis dell’art. 97 - come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t) del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 20, lett. t) della L. 14 giugno 2019, n. 55 - ha cristallizzato il principio in base al quale l’operazione del taglio delle ali è solo virtuale e consiste nel temporaneo accantonamento delle offerte che presentano valori estremi ai soli fini del computo della soglia di anomalia. Tale principio va applicato anche in una procedura sotto soglia nella quale la lex specialis prevede il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del Codice, nell’ambito delle quali le offerte “accantonate” vanno considerate come offerte ammesse alla gara da assoggettare al meccanismo dell’esclusione automatica o alla diversa valutazione di congruità (nel caso in cui non operi l’esclusione automatica).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)