Giurisprudenza e Prassi

ONERE DI PROVARE L'UTILITÀ CONCRETA DELLA SUDDIVISIONE IN LOTTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (58.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO SEZIONE STACCATA DI LATINA Ordinanza 2024

La domanda cautelare volta alla sospensione del bando per mancata suddivisione in lotti deve essere respinta qualora il ricorrente non illustri l'utilità concreta derivante dall'eventuale accoglimento, omettendo di specificare quale frazionamento idoneo permetterebbe la sua partecipazione e non contestando altri requisiti di ammissione parimenti escludenti.

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