Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMO ACCORPAMENTO IN UNICO LOTTO DI FARMACI CON FORMULAZIONI DIFFERENTI MA EQUIVALENTI (51.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2024

In materia di appalti farmaceutici, la stazione appaltante può legittimamente accorpare in un unico lotto farmaci aventi diverse vie di somministrazione se queste sono riconducibili a un'unica categoria di genere definita dalla lex specialis. L'obbligo di suddivisione in lotti funzionali ex art. 51 D.Lgs. 50/2016 non impone la creazione di lotti 'su misura' per farmaci coperti da esclusiva, prevalendo la discrezionalità amministrativa nella definizione dell'oggetto dell'appalto e il principio di efficienza della spesa pubblica.

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