ILLEGITTIMO L'AFFIDAMENTO IN UN UNICO LOTTO SENZA ADEGUATA MOTIVAZIONE E IL RECUPERO FORSU A MERCATO (51.1)
È illegittima la clausola della lex specialis che affida il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) alla libera determinazione dell'aggiudicatario del servizio di igiene urbana, in quanto tale attività deve essere oggetto di confronto concorrenziale a evidenza pubblica. Parimenti, l'accorpamento in un lotto unico di servizi tra loro distinguibili, come la raccolta e il trattamento, richiede una motivazione analitica e specifica che giustifichi il sacrificio della partecipazione di operatori specializzati, non potendo la stazione appaltante invocare genericamente esigenze di coordinamento o carenza di personale.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

