Giurisprudenza e Prassi

DISCREZIONALITÀ DELLA PA NELLA MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI PRESTAZIONALI (51.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2024

In materia di appalti per forniture mediche, la scelta della stazione appaltante di non suddividere la procedura in lotti è legittima qualora risulti supportata da una motivazione puntuale riguardante i vantaggi tecnici e organizzativi derivanti dall'integrazione strumentale, specialmente in contesti critici come le terapie intensive. È inoltre ammissibile la convalida in corso di giudizio degli atti di gara viziati da difetto di motivazione, mediante l'adozione di un nuovo provvedimento che espliciti le ragioni della scelta unitaria.

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