Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE L'ISTANZA CAUTELARE DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (55.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2025

È inammissibile la domanda cautelare proposta dal successore a titolo particolare intervenuto in giudizio, in quanto l'art. 55, comma 1, c.p.a. legittima alla richiesta di misure cautelari esclusivamente il ricorrente principale. Ai fini del periculum in mora, la stipula del contratto e la natura continuativa del servizio rendono prevalente l'interesse pubblico all'esecuzione rispetto a quello del concorrente, specialmente in presenza di una prossima udienza di merito.

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