Giurisprudenza e Prassi

CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL SUBAPPALTATORE NELL'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINE DI SOSTITUZIONE EMESSO DALLA STAZIONE APPALTANTE (105.12)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI Sentenza 2026

In materia di appalti pubblici, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto dal subappaltatore avverso l'ordine di sostituzione impartito dalla stazione appaltante all'aggiudicatario. Il subappaltatore, infatti, è un soggetto estraneo al rapporto Amministrazione-appaltatore e non è titolare di un'azione giurisdizionale volta a incidere sul corretto svolgimento del rapporto contrattuale principale, spettando solo all'appaltatore l'eventuale impugnazione di atti che riguardino la fase esecutiva e i soggetti della cui opera egli intenda avvalersi.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)