Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLA CHE OSTACOLA LA PARTECIPAZIONE DELL'O.E. ALLA GARA: NON VALIDA

TAR LIGURIA ORDINANZA 2025

Considerato che, in esito all’esame sommario proprio della fase cautelare e salvi gli approfondimenti propri della fase di merito, il Collegio ritiene sussistente il fumus boni juris, quantomeno in relazione al fatto che la lex specialis impugnata impone all’aggiudicatario di disporre di tutti gli autobus già immatricolati “entro il termine stabilito per la stipula del contratto” (art. 8 del Capitolato, a pagina 8), ossia nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, lasso temporale obiettivamente insufficiente per consentire l’acquisto di circa 20 mezzi, oltre che ingiustamente vantaggioso per il gestore uscente, anche in relazione al fatto che la citata norma del Capitolato ha precluso la possibilità di utilizzare “autobus immatricolati da noleggio”;

Ritenuto sussistente anche il pericolo di danno irreparabile, atteso che le clausole suddette determinano un effetto impeditivo della proficua partecipazione della ricorrente alla procedura selettiva contestata.

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PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;