INAMMISSIBILE IL RICORSO PER GENERICITÀ DELLE CENSURE E INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI AUTOTUTELA
È inammissibile per violazione del dovere di chiarezza e specificità dei motivi il ricorso che lamenti la genericità dei criteri di valutazione di una procedura senza effettuare una concreta e puntuale disamina degli elementi tecnici ed economici previsti dalla lex specialis. Inoltre, l'istanza di autotutela non genera in capo all'Amministrazione alcun obbligo giuridico di provvedere in via esplicita, trattandosi di un potere officioso e ampiamente discrezionale, con la conseguenza che l'inerzia serbata non è qualificabile come silenzio-inadempimento ai sensi dell'art. 117 c.p.a.
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