Giurisprudenza e Prassi

SPECIFICHE TECNICHE RESTRITTIVE, CLAUSOLA DI EQUIVALENZA E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (79)

CORTE DI GIUSTIZIA UE SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici di forniture, i principi di trasparenza e parità di trattamento non impongono alla stazione appaltante di indicare specificamente, nei documenti di gara, le giustificazioni oggettive poste a base delle singole specifiche tecniche prescelte. Tuttavia, requisiti tecnici relativi al carattere modulare, al peso o alla disposizione dei componenti di un macchinario, che hanno l'effetto di favorire o eliminare determinati operatori economici, devono essere accompagnati dalla clausola "o equivalente", salvo il caso in cui tali caratteristiche discendano inevitabilmente dalle necessità oggettive e dai vincoli strutturali della committenza.

"il principio di trasparenza... non obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a fornire una giustificazione oggettiva che spieghi, dal suo punto di vista, il contenuto delle specifiche tecniche figuranti nella documentazione di gara" (punto 45); "un’amministrazione aggiudicatrice non può prevedere... requisiti relativi al carattere modulare e mobile... senza che tali requisiti siano accompagnati dalla menzione «o equivalente», a meno che... detti requisiti discendano inevitabilmente dall’oggetto di detto appalto" (punto 64).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)