PRECLUSO IL RIMEDIO DELLA SOSTITUZIONE PER IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA NOTA AL RAGGRUPPAMENTO (97.2)
Ai fini della sostituzione di un componente di un raggruppamento colpito da causa escludente ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 36/2023, si presume che l'offerta unitaria comporti la reciproca conoscenza delle situazioni soggettive tra i componenti. L'intempestività della comunicazione della causa di esclusione, rilevabile mediante ordinaria verifica documentale della regolarità contributiva, impedisce l'attivazione del rimedio della sostituzione, specialmente qualora l'estromissione comporti una modifica sostanziale dell'offerta tecnica precedentemente valutata.
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