SOSTITUZIONE DEL PROGETTISTA E DIVIETO DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'OFFERTA (97.2)
In tema di appalto integrato, la sostituzione del progettista indicato per decesso o perdita dei requisiti non deve tradursi in una modifica sostanziale dell'offerta tecnica originaria. Qualora i criteri di valutazione premino specificamente l'esperienza dei componenti del gruppo di progettazione, la stazione appaltante è tenuta a un rigoroso onere istruttorio e motivazionale volto ad accertare che il nuovo professionista possieda titoli equivalenti a quelli che hanno determinato il punteggio, al fine di salvaguardare il principio di immodificabilità dell'offerta e la par condicio tra i concorrenti.
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