Giurisprudenza e Prassi

ONERE DI TEMPESTIVA ISTANZA PER LA SOSTITUZIONE PROCEDIMENTALIZZATA DEL COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO (97.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza 2026

Ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 2, del d.lgs. 36/2023, la sostituzione o l'estromissione di un componente del raggruppamento che abbia perso i requisiti di partecipazione non opera automaticamente, ma richiede un'istanza tempestiva dell'operatore economico prima dell'aggiudicazione; ne consegue che è legittima l'esclusione del raggruppamento qualora la richiesta di modifica soggettiva venga formulata solo dopo l'intervenuta aggiudicazione definitiva in favore di altro concorrente.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati