Giurisprudenza e Prassi
RIGETTO DELLA TUTELA CAUTELARE PER MANCATA PROVA DEL PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Ordinanza
2025
Ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, la parte ricorrente ha l'onere di provare puntualmente il periculum in mora, ovvero la sussistenza di un pregiudizio caratterizzato da gravita e irreparabilita; in assenza di tale prova, la domanda cautelare deve essere respinta, a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza delle doglianze di merito relative alla sospensione della qualifica vendor.
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