Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE NECESSARIA DEL GIUDIZIO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE (79.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Ordinanza 2026

Il giudice amministrativo deve sospendere il giudizio quando sussista un vincolo di pregiudizialità tra la causa sottoposta al suo esame e un'altra pendente in appello, qualora l'esito di quest'ultima possa condizionare in modo determinante la validità degli atti impugnati o la sussistenza del diritto azionato.

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