Giurisprudenza e Prassi
SOSPENSIONE FACOLTATIVA DEL PROCESSO PER PREGIUDIZIALITÀ IN ATTESA DELL'ESITO DELL'APPELLO (79.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2026
La sospensione facoltativa del giudizio amministrativo per pregiudizialità-dipendenza trova applicazione quando l'esito di un giudizio di appello, avente ad oggetto la legittimità dell'esclusione (o riammissione) di un operatore economico, è in grado di determinare la sorte della controversia relativa all'aggiudicazione della medesima gara disposta in favore di tale operatore. In tali ipotesi, il nesso di presupposizione giustifica l'arresto temporaneo del giudizio 'pregiudicato' in attesa della definizione di quello 'pregiudicante'.
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