Giurisprudenza e Prassi
INSUSSISTENZA DEL PERICOLO CAUTELARE MONOCRATICO A SEGUITO DELLA PROROGA DEI TERMINI DI GARA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto
2025
Ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare monocratica ex art. 56 C.p.a., deve escludersi la sussistenza del periculum in mora di estrema gravità e urgenza qualora la stazione appaltante abbia prorogato i termini di gara in modo tale da consentire la trattazione collegiale della domanda cautelare prima che si verifichi l'apertura delle buste o la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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