Giurisprudenza e Prassi

ESECUZIONE D'URGENZA, INTERPRETAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E ALEA NELL'APPALTO (32)

TRIBUNALE DI AGRIGENTO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza dà origine a un rapporto precario che attribuisce all'appaltatore il solo diritto al rimborso delle spese sostenute e non ai compensi contrattuali previsti per il rapporto definitivo. Inoltre, la mancata tempestiva impugnazione della legge di gara costituisce fattore preclusivo al riesame giudiziale delle condizioni economiche dell'appalto, gravando sull'appaltatore il rischio delle maggiori quantità di lavoro necessarie nell'ipotesi di affidamento "a corpo".

"L’omessa impugnativa del bando di gara da parte dell’attrice costituisce, dunque, fattore preclusivo al riesame delle condizioni dell’appalto"; inoltre, "in tema di appalto di opere pubbliche a corpo o 'a forfait', il prezzo convenuto è fisso ed invariabile... grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile" (cit. Cass. Sez. 1, n. 5262/2015).

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