Giurisprudenza e Prassi

GLI ISTITUTI SCOLASTICI SONO AMMINISTRAZIONI SUB-CENTRALI (14.1)

ANAC AVVISO 2025

In tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, gli istituti scolastici, quali amministrazioni sub-centrali, possono procedere ad affidamenti autonomi di servizi e forniture mediante strumenti telematici di negoziazione fino alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023.

La suddivisione in procedure autonome e distinte è ammissibile esclusivamente qualora i servizi non siano assimilabili per natura intrinseca, finalità e peculiarità, risultando riconducibili a categorie eterogenee (quali corsi di lingua, viaggi culturali o viaggi ludici), restando invece vietata ogni operazione di parcellizzazione che configuri un frazionamento artificioso dell'appalto.

"Essendo inquadrati come amministrazioni sub centrali, gli istituti scolatici possono affidare appalti di servizi e forniture con le modalità previste dall’art. 62, comma 6, lett. c) fino alle soglie previste dell’art. 14, comma 1, lett. c)." [...] "la suddivisione in procedure autonome sia ammissibile solo qualora i servizi non possano essere assimilati per la loro natura intrinseca, presentando ciascuno specifiche peculiarità e finalità che impediscano la riconduzione a una categoria omogenea."

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QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...