OFFERTE UGUALI - INVITO A PRESENTARE OFFERTA MIGLIORATIVA ENTRO LIMITE SOGLIA DI ANOMALIA - LEGITTIMO (97)
La gara riguardante le due offerte in questione ha una propria autonomia rispetto a quella culminata nella classificazione delle stesse a pari merito, avvenuta nella seduta del 5.2.2020.
Si tratta infatti, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del R.D. n. 827/1924, di una licitazione riservata ai due contendenti, costituita da una fase autonoma le cui regole sono quelle sancite nella lettera invito: nel caso di specie la discontinuità tra la gara precedente e quella oggetto del ricorso in epigrafe, per offerta migliorativa, è segnata dalla precostituita identificazione di una soglia di anomalia a cinque cifre decimali (a differenza della precedente fase, nella quale la soglia era determinata in corso di gara sulla base delle offerte pervenute) e dalla richiesta di presentare una percentuale di ribasso a 5 cifre decimali (mentre la regola del precedente procedimento selettivo era quella dell’offerta a due cifre decimali).
Al fine di salvaguardare il principio di congruità delle offerte la stazione appaltante, dando anche seguito alla specificazione dell’effetto conformativo della sentenza per come espresso dal Consiglio di Stato, ha posto come soglia di anomalia quella risultante dalla reportistica della fase ordinaria della gara, pari a 27,43268.
Orbene, stante l’autonomia della gara per offerta migliorativa rispetto alla precedente gara l’amministrazione non era tenuta a recepire la soglia di anomalia quale risultante senza troncamenti, ma legittimamente ha posto come soglia quella nota a tutti (valore troncato dopo la quinta cifra decimale), in quanto l’unica ad essere pubblicata sulla piattaforma Start e recepita nei pregressi verbali di gara (documento n. 7 depositato in giudizio dalla controinteressata; si vedano anche i verbali di gara del 5.2.2020 e del 12.2.2020).
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