Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER RETTIFICARE L'INDICAZIONE ERRONEA DEL LOTTO DI PARTECIPAZIONE (101.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Nelle gare d'appalto suddivise in lotti, l'indicazione nella domanda di partecipazione di un lotto differente, corredata dai relativi dati identificativi quali il CIG specifico e l'importo, non costituisce un errore materiale sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, bensì una manifestazione di volontà negoziale vincolante che non può essere rettificata dalla stazione appaltante senza violare i principi di legalità e trasparenza.

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