ILLEGITTIMA LA RIPARAMETRAZIONE MANIPOLATIVA DELL'OFFERTA ECONOMICA FORMULATA SU UNA DURATA ERRATA (95.4)
In sede di gara pubblica, non è configurabile come mero errore materiale l'indicazione di un'offerta economica basata su una durata temporale del servizio diversa da quella prescritta dalla lex specialis. È illegittima l'attività della stazione appaltante che proceda autonomamente alla riparametrazione dei costi della manodopera e della sicurezza per adattarli alla durata corretta, in quanto tale operazione integra una modifica sostanziale dell'offerta economica che altera la parità di trattamento tra i concorrenti e viola il principio di immodificabilità dell'offerta.
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