SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE OTTENUTA E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE DI ASMEL SCARL (63.11)
L’attività di committenza deve essere svolta da una amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore a ciò deputato dalla legge o previsto espressamente dalla legge (vedi art. 30 TUEL, art. 15 L. 241/1990, normativa Consip e soggetti aggregatori), ovvero da una società in house alle quale i soci affidino la funzione di committenza in modo diretto e non mediato da altri soggetti privati. Sul punto, si richiamano i precedenti dell’ANAC, da intendersi qui riportati quali parti integranti della presente, di cui alle delibere nn. 32/2015, 780/2019, 179/2020 e 202/2021, per le quali, anche in accordo con la giurisprudenza amministrativa, la reale connotazione della società ASMEL scarl non le consente di svolgere legittimamente le funzioni di centrale di committenza.
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