OBBLIGO DI PROVVEDIMENTO ESPRESSO SULLE ISTANZE DI AGGIORNAMENTO PREZZI (26.1)
In materia di appalti pubblici, l'Amministrazione è obbligata a riscontrare con provvedimento finale espresso le istanze di aggiornamento prezzi formulate dall'appaltatore ai sensi della normativa emergenziale sul 'caro materiali'. Tale obbligo non è assolto mediante l'invio di comunicazioni interlocutorie o endoprocedimentali prive di valenza provvedimentale. Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare alla PA di provvedere ma non può accertare la fondatezza della pretesa al pagamento delle somme richieste qualora l'attività istruttoria implichi valutazioni tecnico-discrezionali non ancora compiute dall'ente resistente.
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