Art. 101. Soggetti delle stazioni appaltanti
1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.
5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all’articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell’esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell’esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
IL DIRETTORE DEI LAVORI È RESPONSABILE VERSO IL COMMITTENTE SE, PER NEGLIGENZA NELLA CONTABILITÀ, OMETTA DI COMPUTARE RITARDI INGIUSTIFICATI DELL'APPALTATORE E PENALI
In tema di appalto, il Direttore dei Lavori risponde per inadempimento contrattuale laddove non osservi la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. nell'espletamento delle attività contabili e di alta sorveglianza. La condotta del professionista che, nella relazione finale, sottostima i giorni di ritardo nella consegna dell'opera e omette l'applicazione delle penali contrattuali, costituisce negligente esecuzione della prestazione professionale, con conseguente obbligo di risarcire al committente il danno derivante dall'erronea quantificazione del saldo contabile.
"Da quanto precede ed in assenza di prova contraria emerge dunque un effettivo ritardo, non giustificato, da parte della società appaltatrice nell’adempimento del contratto.
Detto ritardo non è stato minimamente considerato dal convenuto DL, né è stata applicata la penale contrattuale, né è stato dimostrato che questi abbia adottato condotte durante l’esecuzione del rapporto, volte a contrastare tale condotta dilatoria o mettere di ciò al corrente la committenza.
Ciò ha determinato un grave errore nella quantificazione del saldo contabile del rapporto che non avrebbe dovuto rappresentare un credito in favore della [...] ma invece un credito (al netto delle compensazioni) pari ad euro € 13.599,37 in favore della committente [...].
Detta condotta implica dunque un inadempimento alla diligenza qualificata attesa dal professionista ed ha ingenerato un effettivo danno per l’attrice la quale ha pagato, nel corso del procedimento arbitrale poi proseguito con la [...] la somma di euro 14.000,00 a titolo di corrispettivo, che appunto non sarebbe stato dovuto ove l’attività negligente del DL non avesse concorso alla redazione di una contabilità errata poi utilizzata dalla società appaltatrice per richiedere il pagamento del proprio compenso (quantificato originariamente in euro 21.400,63).
Concludendo, si ritiene quindi sussistere una responsabilità per inadempimento del convenuto ing. [...]"
NATURA ORDINATORIA DEL TERMINE DI SEGNALAZIONE E FUNZIONE DI PUBBLICITÀ NOTIZIA DELL'ANNOTAZIONE ANAC (213.10)
L'iscrizione nel casellario informatico delle risoluzioni contrattuali non ha finalità punitiva né interdittiva, ma informativa, devolvendo alle stazioni appaltanti il compito di valutare l'affidabilità dell'operatore. Il direttore dei lavori, quale garante della conformità dell'esecuzione al progetto, risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato modifiche senza autorizzazione scritta della stazione appaltante, non potendo invocare rassicurazioni verbali o comportamenti concludenti del committente pubblico.
ESCLUSO L'OBBLIGO DI AFFIDAMENTO AI VINCITORI DEL CONCORSO IN CASO DI APPALTO INTEGRATO (24.6)
In tema di concorsi di progettazione per interventi PNRR, la disciplina speciale sopravvenuta di cui all'art. 24, comma 6, del D.L. n. 13/2023 esclude il vincolo della Stazione Appaltante ad affidare la direzione dei lavori ai vincitori del concorso qualora venga scelto il modello dell'appalto integrato. Tale deroga normativa, ispirata a esigenze di celerità e semplificazione, prevale sulle eventuali previsioni difformi della lex specialis di gara non ancora tradottesi in affidamenti perfezionati, in virtù del principio del tempus regit actum.
ESCLUSIONE AUTOMATICA PER DICHIARAZIONE NON VERITIERA SULLA TITOLARITÀ DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE PREGRESSA (80.5)
La fattispecie della dichiarazione non veritiera prevista dall'art. 80, comma 5, lett. f-bis del D.Lgs. 50/2016 ha natura espulsiva automatica e si configura ogniqualvolta venga rappresentato un dato di fatto oggettivo difforme dal vero, sottraendo alla Stazione Appaltante ogni margine di apprezzamento discrezionale. In tale ambito, la spendita di un'esperienza professionale di progettazione e direzione lavori di cui non si è stati titolari, ma meri collaboratori tecnici di terzi, costituisce un falso oggettivo che preclude il riconoscimento del requisito e impone l'allontanamento dalla gara, a nulla rilevando l'eventuale possesso di competenze specifiche o la buona fede nell'interpretazione della lex specialis.
VALORE FIDEFACIENTE DELLE ATTESTAZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI NEI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO
In tema di incentivi per l'efficienza energetica, i documenti tecnici come il giornale dei lavori o l'elenco delle lavorazioni, redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dal RUP nell'ambito di un appalto pubblico, rivestono natura di atto pubblico. La fede privilegiata di tali attestazioni permane anche qualora la sottoscrizione avvenga in una fase successiva alla conclusione delle opere, restando tali soggetti pubblici ufficiali per tutta la durata dell'incarico e dei compiti di certificazione a esso connessi.
ESCLUSO L'OBBLIGO DI DIREZIONE LAVORI AL PROGETTISTA IN CASO DI APPALTO INTEGRATO
In tema di appalti PNRR, l'art. 24, comma 2, del d.l. n. 152/2021 stabilisce che l'obbligo di affidare congiuntamente i successivi livelli di progettazione e la direzione dei lavori al soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica non opera nell'ipotesi in cui la stazione appaltante proceda mediante affidamento di un appalto integrato; in tale evenienza, l'esigenza di accelerazione e concentrazione degli incarichi prevale sulla pretesa del progettista alla continuità dell'incarico professionale.
OBBLIGO DI PROVVEDIMENTO ESPRESSO SULLE ISTANZE DI AGGIORNAMENTO PREZZI (26.1)
In materia di appalti pubblici, l'Amministrazione è obbligata a riscontrare con provvedimento finale espresso le istanze di aggiornamento prezzi formulate dall'appaltatore ai sensi della normativa emergenziale sul 'caro materiali'. Tale obbligo non è assolto mediante l'invio di comunicazioni interlocutorie o endoprocedimentali prive di valenza provvedimentale. Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare alla PA di provvedere ma non può accertare la fondatezza della pretesa al pagamento delle somme richieste qualora l'attività istruttoria implichi valutazioni tecnico-discrezionali non ancora compiute dall'ente resistente.
INAMMISSIBILE IL RICORSO AL TAR CONTRO LA REVOCA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DIPENDENTE DELLA PA
Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario qualora l'impugnazione riguardi la revoca dell'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) assegnato a un dipendente interno dell'amministrazione aggiudicatrice. Tale atto, incidendo direttamente sulla gestione del rapporto di lavoro privatizzato e non configurando l'esercizio di poteri amministrativi autoritativi, rientra nel perimetro della giurisdizione del giudice del lavoro.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Buonasera. volevo chiedere in merito ad un appalto di 3.500.000 euro il Direttore dei Lavori può coincidere con il Responsabile del Settore ? Chi lo nomina ? Grazie

