OBBLIGO DI PROVVEDERE SULL'ISTANZA DI REVISIONE PREZZI E LIMITI AL SINDACATO DEL GIUDICE
In materia di revisione prezzi negli appalti pubblici, sussiste in capo alla stazione appaltante l'obbligo giuridico di provvedere con un atto espresso sull'istanza dell'appaltatore mirata al riconoscimento di costi extra. Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo non può procedere all'accertamento diretto della fondatezza della pretesa creditoria qualora l'attività amministrativa necessaria per il riconoscimento del compenso revisionale non sia vincolata, ma implichi valutazioni tecnico-discrezionali o istruttorie riservate all'Amministrazione.
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